La gestione dei rifiuti speciali richiede diverse attività amministrative. Gasparetti ti supporta in ogni attività prevista dalla normativa sui rifiuti speciali
La gestione dei rifiuti speciali, derivanti da aziende e processi produttivi, viene effettuata da aziende private specializzate iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali dei Rifiuti, come Gasparetti.
In questa fase l’azienda produttrice del rifiuto speciale deve effettuare una serie di complesse attività amministrative, che possono essere agevolate e semplificate dal supporto e la consulenza dei nostri addetti.
Siamo autorizzati alla gestione di tutti i codici CER. Trova il servizio per i tuoi rifiuti speciali
Offriamo servizi di gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali a molti settori. Scegli il tuo per scoprire quali servizi puoi richiedere.
Lo smaltimento dei rifiuti in generale e la gestione dei rifiuti speciali in particolare sono regolamentati dalla normativa comunitaria e nazionale mediante il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.
In particolare l’art. 182 del suddetto D.Lgs. definisce come rifiuti “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” e vengono suddivisi dall’art. 184 in:
I rifiuti speciali a loro volta vengono suddivisi in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, dove i rifiuti pericolosi hanno caratteristiche altamente nocive per l’ambiente o presentano elevata pericolosità a causa di proprietà esplosive o infiammanti. Ne sono un esempio i prodotti provenienti da processi chimici industriali, gli oli esausti, i solventi, i rifiuti da attività sanitaria, gli scarti di attività metallurgiche o di attività conciarie.
I rifiuti speciali devono essere avviati allo smaltimento entro 3 mesi dalla data di produzione del rifiuto senza limite quantitativo o entro un anno nel caso in cui il rifiuto “raggiunga complessivamente i 20 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi”.
Nel periodo che intercorre tra la data di produzione del rifiuto e la data di avvio allo smaltimento o al recupero è ammesso il deposito temporaneo presso il produttore come definito dall’art. 183 del D.Lgs. 52/2006.
Il deposito temporaneo prevede che i rifiuti siano separati per codici CER, siano rispettate le norme tecniche di deposito dei rifiuti e, nel caso di rifiuti pericolosi, siano imballati ed etichettati secondo le norme che disciplinano questa tipologia di rifiuto. Inoltre, le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere ben contrassegnate ed idonee al deposito dei contenitori, che devono trovarsi al riparo dai raggi solari e dalle intemperie.
Il nostro team è formato da un gruppo di professionisti specializzati nella gestione dei rifiuti. Inoltre investiamo costantemente sulla formazione dei nostri dipendenti e sui nuovi macchinari per un recupero e uno smaltimento sostenibile.
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