Chiamaci per informazioni: 071 782 0552
Normativa
MUD 2024: scadenza, compilazione e modalità di trasmissione

Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è uno strumento di rilevazione e rendicontazione delle informazioni ambientali utilizzato in Italia, introdotto con la legge 70/1994. Questo sistema permette alle imprese di comunicare dati e informazioni sulle proprie attività e sui relativi impatti ambientali alle autorità competenti, in modo da monitorare e gestire l’impatto ambientale delle attività industriali e commerciali, rientrando nell’ambito degli adempimenti normativi ambientali nazionali e comunitari di molte realtà aziendali.

Le voci da compilare all’interno del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) riguardano principalmente informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti. Di seguito sono elencate alcune delle sezioni comuni che sono solitamente richieste all’interno del MUD:

  • Identificazione del soggetto dichiarante: Questa sezione include informazioni dettagliate sull’azienda o sull’ente che compila il MUD, come il nome o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale o la partita iva e altre informazioni di contatto.
  • Dati generali sull’attività: informazioni relative al tipo di attività svolta dall’azienda o dall’ente, compresi dettagli sulle unità produttive e le strutture, i processi produttivi e le eventuali autorizzazioni ambientali.
  • Dati sui rifiuti prodotti: include dettagli sui tipi e sulle quantità di rifiuti prodotti durante l’anno di riferimento, suddivisi per categorie di rifiuti (ad esempio, rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi) e indicando eventuali trattamenti subiti.
  • Dati sui rifiuti conferiti: informazioni sui rifiuti consegnati a terzi per trattamento o smaltimento, compresi dettagli sui destinatari, le modalità di conferimento e i relativi documenti di trasporto.

Le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti, come raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento, sono tenute a compilare e presentare il MUD alle autorità competenti entro il 30 aprile di ogni anno. Per la dichiarazione dei rifiuti del 2023 , il MUD 2024 ha una proroga della data di presentazione fino al 1° Luglio 2024. Non rispettare la scadenza può comportare sanzioni e penalità da parte delle autorità competenti. Pertanto, è fondamentale per le imprese mantenere un adeguato monitoraggio dei tempi e assicurarsi di compilare e presentare il MUD in modo tempestivo per evitare conseguenze legali.

MUD 2024: chi ha l’obbligo di presentazione?

Tra i soggetti obbligati a compilare il MUD ci sono:

  • imprese industriali e artigianali;
  • attività agricole e zootecniche;
  • imprese di costruzione e demolizione;
  • impianti energetici;
  • imprese di gestione dei rifiuti;
  • imprese di trasporto.
  • Altre attività industriali e commerciali soggette a specifiche normative ambientali.

È importante notare che le imprese di diverse dimensioni possono avere obblighi diversi in relazione alla loro classificazione in base al numero di dipendenti, al volume di produzione o alla tipologia di attività svolte.

Come compilare il MUD 2024

Il MUD può essere presentato in forma cartacea o elettronica, a seconda delle modalità stabilite dalle autorità locali o regionali in conformità alle disposizioni normative e alle indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Presentazione cartacea

Si tratta di una modalità di presentazione divenuta ormai obsoleta, ma in alcune circostanze può ancora essere consentito o richiesto. Se le autorità prevedono la presentazione cartacea del MUD, è necessario compilare il modulo cartaceo secondo le istruzioni fornite e consegnarlo personalmente o tramite un rappresentante autorizzato all’ufficio ambiente della Regione di competenza entro la data di scadenza.

Presentazione elettronica

Rappresenta la modalità di presentazione più ampiamente diffusa e utilizzata. Molte regioni offrono la possibilità di presentare il MUD in forma elettronica attraverso piattaforme online dedicate o tramite i portali web delle autorità ambientali competenti. In questo caso, è necessario seguire le direttive per la compilazione e la trasmissione online del MUD fornite dalle autorità competenti. Spesso è richiesta la registrazione sul portale e la creazione di un account per accedere al sistema di presentazione online.

Indipendentemente dalla modalità di presentazione scelta, è importante assicurarsi che il MUD sia firmato e autenticato correttamente. Le modalità di firma possono variare a seconda della modalità di presentazione (cartacea o elettronica) e delle disposizioni normative locali. Ad esempio, la firma cartacea può richiedere una firma autografa del rappresentante legale dell’azienda, mentre la firma elettronica può essere gestita attraverso sistemi di firma digitale o protocolli di autenticazione online.

Dopo aver presentato il MUD, è consigliabile richiedere una conferma di ricezione o una ricevuta da parte delle autorità competenti per confermare che il MUD è stato ricevuto e registrato correttamente.


È importante verificare le specifiche disposizioni e le indicazioni fornite dalle autorità locali o regionali per garantire la corretta presentazione del MUD e evitare eventuali sanzioni o penalità dovute a errori o omissioni. Per ulteriori approfondimenti consigliamo di consultare il DPCM 26 Gennaio 2024 (G.U. 52 del 2-3-2024) per ottenere ulteriori informazioni sul modello e sulle istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale 2024.

Previous
Riciclo pile esauste: un’opportunità per la sfida Zero Waste

Le pile non ricaricabili o batterie primarie, sono utilizzabili in dispositivi come telecomandi e orologi. Una volta esaurite,  possono essere smaltite recuperando i materiali attraverso due metodi distinti: il pirometallurgico e l’idrometallurgico, che può esser considerato pienamente un processo “zero waste” 

Il metodo pirometallurgico prevede diverse fasi:

  • macinazione del materiale
  • separazione del ferro mediante l’utilizzo di magneti
  • Il materiale ridotto in polvere viene trattato in fornaci ad alta temperatura, separando così le leghe ferrose dal materiale fuso

Come avviene il processo “Zero Waste” di riciclo delle pile?

Il metodo idrometallurgico permette il recupero di tutti i materiali presenti nelle pile esauste, rendendolo appieno un processo di smaltimento “zero waste”. 

Il processo di smaltimento delle pile idrometallurgico prevede un trattamento preliminare delle pile, la separazione dei componenti solubili dalla massa solida, la purificazione dei materiali estratti, la separazione e il recupero di zinco metallico e diossido di manganese e infine il trattamento delle soluzioni per poter recuperare i reagenti e l’acqua utilizzati nel processo. 

Cosa si ricava dal riciclo delle pile “zero waste”?

Il metodo idrometallurgico permette di recuperare tutti i materiali e le sostanze utilizzate nel processo di riciclo. 

In particolare lo zinco metallico e il diossido di manganese possono essere utilizzati per la fabbricazione di nuove pile, mentre i reagenti e l’acqua vengono impiegati in nuovi processi di riciclo.

Vuoi riciclare correttamente le pile esauste della tua azienda? Compila il modulo qui sotto e ti ricontatteremo per un preventivo personalizzato.

    * I campi contrassegnati sono obbligatori









    * Acconsento al trattamento dati come definito nella privacy policy
    Acconsento al trattamento dati per finalità di marketing come definito nella privacy policy

    Previous
    Next
    Le classi di pericolosità dei rifiuti

    Il 5 luglio 2018 sono stati stabiliti i nuovi criteri per l’assegnazione della classe di pericolo HP14 Ecotossico stabiliti dal regolamento 997/2017, i quali riguarderanno anche la classificazione ADR.

    Il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea 2017/997/UE, che si è visto pubblicato in GUUE del 14 giugno 2017 ed entrato in vigore il 4 luglio 2017, verrà applicato a decorrere dal 5 luglio 2018 e permetterà ad imprese e autorità competenti l’adeguamento ai nuovi criteri stabiliti per la caratterizzazione dei rifiuti.


    Questo provvedimento va a modificare l’allegato III della Diretta 2008/98/CE introducendo una nuova definizione e i nuovi criteri da applicare per l‘assegnazione della caratteristica di pericolo HP14

    La caratteristica di pericolo HP14 non verrà più attribuita secondo le modalità previste dell’Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose (ADR) per la classe 9 – materie pericolose per l’ambiente acquatico rispettivamente liquide (M6) e solide (M7), come aveva stabilito la legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del Dl 78/2015 (Dl “Enti territoriali”) in vigore dal 15 agosto 2015.

    Dal 15 luglio 2018 quindi sarà opportuno effettuare nuovamente le analisi per rivalutare le classificazioni dei rifiuti così da poter verificare la possibile assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 ecotossico.

    L’individuazione di questa caratteristica per un rifiuto non stabilisce l’automatica classificazione come pericoloso per l’ambiente acquatico secondo la normativa ADR.

    Questa modifica alla normativa implica una maggiore restrizione dei criteri per l’assegnazione dell’HP14:

    • rifiuti che non erano prima classificati HP14 vedranno associare anche questa classe di pericolo;
    • rifiuti non pericolosi possano essere pericolosi;
    • rifiuti con altre classi di pericolo vedano aggiungersi anche la classe HP14

    Tutto questo renderà opportuno come già detto aggiornare le classificazioni di pericolo dei propri rifiuti aziendali fatte prima del 5 luglio 2018 sottoponendoli a delle nuve analisi.

    Previous
    Next
    Codici CER: la corretta identificazione

    Analizzando un codice CER la prima cosa che salta all’occhio è la sua composizione, infatti è composto da 3 coppie di numeri che vanno rispettivamente ad indicare il settore industriale da cui deriva il rifiuto, la specifica lavorazione all’interno di quel settore industriale e l’individuazione delle sostanze contenute nel rifiuto.

    Come indicato dal DL 91/2014 convertito poi nella legge 116/2014 la responsabilità dell’attribuzione del codice CER del rifiuto è del produttore dello stesso che deve registrare in un apposito documento le informazioni che servono per determinare il codice CER e capire se il rifiuto è o non è pericoloso.

    La procedura precisa e articolata che aiuta ad assegnare correttamente i codici CER ai rifiuti è individuata nell’Allegato D del D.Lgs. 152/2006. Essa deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. In linea generale, per codificare un rifiuto si devono rispettare determinati criteri in un ordine preciso:

    1. Determinare da quale processo produttivo è stato originato il rifiuto, questo andrà ad indicare la classe (es:120102);
    2. Individuare la precisa fase dell’attività produttiva che dà origine al rifiuto, questa indicherà la sottoclasse (es:120102)
    3. Individuare la specifica descrizione del rifiuto, “caratterizzazione del rifiuto”, andando così ad indicare nel codice CER la categoria (es:120102)

    Esempio di codice CER: 120102

    12 rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche.

    01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche.

    02 polveri e particolato di materiali ferrosi

    Previous
    Next
    Codici CER a specchio: come gestirli

    Una caratteristica che impone la valutazione di un chimico è la presenza dei codici CER a specchio.

    Secondo la normativa vigente la classificazione dei rifiuti deve essere svolta dal produttore dello stesso, a cui deve attribuire il codice CER di riferimento seguendo le indicazioni all’interno della decisione 200/532/CE che identifica:

    • Rifiuti con codice CER pericoloso assoluto è ritenuto pericoloso senza ulteriore specificazione. La pericolosità del rifiuto indicata dalle classi di pericolosità che vanno da H1 ad H15, è necessaria al fine di procedere alla giusta gestione del rifiuto.
    • Rifiuto con codice CER non pericoloso assoluto è ritenuto non pericoloso senza ulteriore specificazione.
    • Rifiuto con codici CER speculari, un codice pericoloso e un codice non pericoloso, quindi per una giusta valutazione è opportuno individuare le proprietà di pericolo del rifiuto attraverso delle indagini con le quali si vanno ad individuare i composti presenti nel rifiuto, questo grazie alla scheda informativa del produttore, alla conoscenza del processo chimico e al campionamento e all’analisi del rifiuto. Il passo successivo è quello di andare ad accertare se le concentrazioni dei composti contenuti nel rifiuto attribuiscano al rifiuto delle caratteristiche di pericolo. Questa particolare classificazione deve essere fatta quando il rifiuto si trova ancora nel luogo di produzione (ipotesi che si applica per le voci a specchio).

    In altre parole a queste particolari tipologie di rifiuti possono essere attribuiti due possibili tipi di codici CER, così detti speculari, in relazione alla presenza di sostanze pericolose, uno con l’asterisco o uno senza asterisco. Un esempio di codice CER a specchio è il 150202* (che identifica assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose) e 150203 (che identifica assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi dal quelli di cui alla voce 150202).

    Di conseguenza il problema di questi rifiuti con codici CER speculari è riuscire ad effettuare una corretta classificazione, poiché come anticipato possono essere ritenuti rifiuti non pericolosi ed è necessario che le sostanze pericolose siano minori di una soglia stabilita.

    Il fatto che sia una classificazione particolare in base all’origine o alla composizione del rifiuto, è opportuno dimostrare eventuali eccezioni, attraverso le analisi del rifiuto che ne certifichi la non pericolosità.

    Quindi si può accertare che il rifiuto è pericoloso a meno che le analisi svolte dal produttore dello stesso non dimostrino la sua non pericolosità. (cfr. Cass. Pen sez. III n° 10937/2013)

    Next

    Contatta i nostri esperti

      * Acconsento al trattamento dati come definito nella privacy policy

      Acconsento al trattamento dati per finalità di marketing come definito nella privacy policy