Il recupero rifiuti si ha quando i materiali vengono reimmessi nel mercato così come sono, reimpiegati in un nuovo utilizzo o trasformati in energia termica
Il recupero dei rifiuti viene definito dall’art 183 del D.Lgs. 205/2010 come “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.”
Dunque il recupero si ha ogni volta che il materiale viene lavorato invece di essere destinato alla discarica per lo smaltimento. Se il rifiuto è destinato al recupero, è necessario riportare la classificazione di recupero nel registro di carico e scarico e nel formulario FIR.
Esistono due modalità di recupero:
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Il recupero della materia avviene quando il rifiuto viene lavorato o trasformato in modo più o meno sostanziale per essere reimmesso nel mercato, dando nuova vita alla materia.
Secondo le Linee guida emanate dalla Commissione Europea per la direttiva 2008/98/EC, fanno parte di questa tipologia di riciclo anche le attività relative alla preparazione per il riuso. Questo significa che tutte le attività di “controllo, pulizia o riparazione sono operazioni di recupero rifiuti, con cui prodotti o componenti di prodotti che sono diventati rifiuti vengono preparati per essere riutilizzati senza nessun altro trattamento preliminare”.
Il riuso in sé invece non rientra nel recupero perché avviene prima che la materia diventi rifiuto.
Sono esempi di recupero di materia il riciclaggio dei metalli, le operazioni di compostaggio o il reimpiego di materia provenienti da un precedente trattamento, come la rigenerazione degli oli esausti.
La Direttiva Europea inserisce tra le attività di recupero rifiuti l’incenerimento del rifiuto con recupero di energia, classificato come recupero R1 dall’allegato II della Direttiva.
Questa tipologia di rifiuto differisce dall’incenerimento di rifiuti senza recupero di energia, in quanto questa attività viene indicata come un metodo di smaltimento.
Per determinare se un’attività di incenerimento rientra nel recupero o nello smaltimento di rifiuti si seguono le Linee Guida per il calcolo dell’efficienza energetica dei termovalorizzatori.
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