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Normativa
Rentri: chi sono i soggetti obbligati?

Abbiamo parlato del Rentri diverse volte in questi mesi, partendo da cos’è e come funziona il Rentri. In questo articolo andremo a vedere quali soggetti sono obbligati e a quale categoria appartengono, in modo da poterne definire le scadenze di iscizione. 

Rentri: soggetti obbligati?

Il DM 4 aprile 2023, n. 59 che disciplina il RENTRI, classifica i vari soggetti obbligato al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti sulla base della tipologia di prodotto trattato, del ruolo all’interno della filiera e della dimensione aziendale. Sono pertanto obbligati all’iscrizione le seguenti categorie:

  • enti e imprese che si occupano di tramttamento rifiuti;
  • trasportatori di rifiuti;
  • enti e impese intermediarie;
  • consorzi che si occupano di recupero e riciclaggio di determinate categorie di rifiuti;
  • tutte i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque, anche se non non rientranti in organizzazioni di enti o imprese;
  • produttori di rifiuti non pericolosi con dimensione superiore a 10 dipendenti.

Renti: soggetti non obbligati

In base a quanto indicato nel precedente paragrafo, sono esclusi da obbligo di iscrizione al RENTRI:

  • produttori di rifiuti non pericolosi con dimensioni fino a 10 dipendenti;
  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi in attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni senza considerare il numero di dipendenti;
  • altri produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese.

Questi soggetti, oltre a non essere obbligati all’utilizzo del RENTRI non devono neanche tenere il registro di carico e scarico. 

Va precisato che dal 13 febbraio 2025 dovranno comunque registrarsi al portale come produttori di rifiuti non iscritti al fine di emettere e vidimare digitalmente il nuovo modello di FIR cartaceo.

Se rientri in una delle categorie delle categorie soggwette all’obbligo del sistema RENTRI, ti consigliamo di consultare la nostra guida con tutte le scadenze e gli step da seguire per l’avvio del sistema. 

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RENTRI: tutte le scadenze e gli step di avvio

Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, prevede l’iscrizione al portale dedicato e l’introduzione del sistema in vari step a second della tipologia di operatore o del rifiuto trattato.

Vediamo insieme quando sarà possibile iscriversi e quando sarà necessario iniziare ad utilizzarlo. 

Rentri: scadenza iscrizioni

I periodi di iscrizione al portale RENTRI sono tre,  Ma chi può iscriversi per primo?

La prima tranche di iscrizioni che va dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 è riservata a enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non più di 50 dipendenti e a tutti gli altri soggetti, diversi dai produttori iniziali, che partecipano alla filiera di trattamento dei rifiuti speciali. 

Successivamente, dal 15 maggio al 14 agosto 2025 potranno iscriversi enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non con un numero di dipendenti superiore a 10.

Infine, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non con un numero di dipendenti inferiori o uguali a 10 e tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti pericolosi obbligati potranno iscriversi alla piattaforma dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.

Rentri: registro in formato digitale

Il RENTRI prevede che il registro di carico e scarico dei rifiuti cartaceo venga sostituito dal registro in formato digitale. 

La sezione relativa al registro, sarà operativa dal 13 febbraio 2025, pertanto chi si è già iscritto a quella data inizierà a compilare il registro digitale di carico e scarico dei rifiuti alla data di avvio.

I soggetti appartenenti alle altre categorie, saranno tenuti a compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dalla data di iscrizione. 

Rentri: emissione FIR in formato digitale

L’ultimo step del sistema RENTRI prevede l’emissione del formulario di identificazione rifiuti FIR in formato digitale.

Questa attività sarà possibile dal 13 febbraio 2026 per tutti gli operatori coinvolti nella filiera di smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non. 

Di seguito abbiamo creato una breve tabella riassuntiva che riporta tutte le scadenze indicate in questo articolo.

CATEGORIA SOGGETTOISCRIZIONEREGISTRODIGITALEEMISSIONE FIR DIGITALE
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori inizialidal 15/12/2024 al 13/02/2025dal 13/02/2025
o, se successiva, dalla data di iscrizione al sistema
dal 13/02/2026
Enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendentidal 15/06/2025 al 14/08/2025
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non <= 10 dipendenti e tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti pericolosi obbligatidal 15/12/2025 al 13/02/2026
RENTRI – scadenze e step di avvio
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Trasporto rifiuti speciali: chi può effettuarlo?

Il trasporto dei rifiuti speciali non può essere effettuato da chiunque abbia un mezzo per il trasporto degli stessi o la semplice iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori. 

Un autotrasportatore per poter effettuare il trasporto dei rifiuti speciali dovrebbe essere iscritto anche all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nelle categorie specifiche relative ai trasporti dei rifiuti speciali, ed aver ottenuto la necessaria autorizzazione rilasciata dell’Ente competente.

L’iscrizione all’Albo attesta che l’azienda possiede i requisiti tecnici e professionali necessari per gestire in sicurezza i rifiuti speciali prodotti dalle aziende. A seconda dei requisiti il trasportatore potrebbe essere in grado di movimentare esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi, solo i rifiuti speciali pericolosi o entrambi.

Parallelamente l’autorizzazione dell’Ente competente determina quali codici CER l’azienda è autorizzata a trasportare, specificando così la tipologia di rifiuto in modo dettagliato. 

La normativa prevede anche il trasporto dei rifiuti speciali conto terzi a patto che l’azienda che lo effettua, seppur non destinatario del rifiuto, abbia tutte le autorizzazioni necessarie all’attività di trasporto.

Trasporto di rifiuti speciali: cosa serve?

tabella identificativa trasporto rifiuti pericolosi
Tabella identificativa per il trasporto di rifiuti pericolosi

Al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali l’autorizzazione da parte dell’Ente competente, l’azienda di trasporto deve comunicare, insieme ad altre documentazioni, quali veicoli effettueranno la movimentazione dei rifiuti. Questo aspetto è fondamentale, perchè i mezzi utilizzati vengono autorizzati in base alla loro idoneità al lavoro da svolgere. 

A corredo di questo, le aziende che trasportano i rifiuti devono avvalersi di personale qualificato e adeguatamente formato rispetto alla normativa ambientale e  alle procedure di sicurezza per la movimentazione e il trasporto dei rifiuti gestiti.

Infine, ogni rifiuto speciale, per essere trasportato e avviato al proprio ciclo di smaltimento o recupero deve essere sempre accompagnato da un formulario di identificazione del rifiuto stesso (FIR). Autorizzati alla compilazione sono il produttore dei rifiuti che deve indicare chi effettuerà il trasporto, o l’azienda di trasporto stessa. In mancanza delle autorizzazioni sopra indicate, il formulario non può essere compilato, perdendo così la tracciabilità del rifiuto con tutte le conseguenze ambientali e normative che ne conseguono. 

Trasporto di rifiuti speciali: cosa rischio se non rispetto la normativa?

Affidare i propri rifiuti speciali ad un trasportatore non autorizzato, comporta un rischio elevato anche per il produttore del rifiuto speciale. Per questo motivo è necessario verificare sempre che il trasportatore al quale si affidano i rifiuti della propria azienda sia in possesso dei requisiti necessari e che abbia l’opportuna autorizzazione per lo specifico rifiuto che gli stiamo affidando. 

Nel caso in cui, il produttore del rifiuto non verifichi correttamente e il trasportato non abbia le necessarie autorizzazioni, entrambi sono responsabili dell’illecita gestione e sono soggetti a sanzioni severe. Nello specifico l’art. 256 del D.Lg. 152/2006 prevede l’arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 € a 26.000 € per il trasporto di rifiuti non pericolosi e l’arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 €  a 26.000€ nel caso di trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 

L’azienda Gasparetti è autorizzata ad effettuare il trasporto rifiuti speciali di ogni tipologia, gestisce tutti i codici CER e serve ogni tipologia di azienda. Contattaci per effettuare il trasporto di tutti i rifiuti della tua azienda.

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Rentri: cos’è e come funziona

Il RENTRI è il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in sostanza la versione digitale del registro cartaceo presente in tutte le aziende produttrici, trasportatrici e gestori di rifiuti speciali pericolosi e non.

Istituito con il D.M. 59/2023, il RENTRI entrerà in vigore attraverso diversi step a partire da dicembre 2024 e permetterà la digitalizzazione del ciclo, supportando e agevolando le aziende nella creazione e compilazione dei diversi documenti che interessano il deposito, il trasporto e lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

RENTRI: registrazione e accesso al portale

L’accesso al portale, previa iscrizione e pagamento di quanto richiesto, avverrà mediante SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) sul portale del RENTRI.

Una volta entrati, l’azienda si troverà di fronte a due sezioni principali:

  1. sezione anagrafica dedicata alla raccolta dei dati anagrafici degli operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti, nonché delle informazioni relative alle autorizzazioni specifiche. In questa sezione, inoltre è possibile pagare l’iscrizione e il rinnovo annuale mediante PagoPA.
  1. Sezione tracciabilità, dove sono registrate tutte le informazioni necessarie per tracciare il movimento dei rifiuti lungo la catena di gestione, consentendo un monitoraggio accurato e una corretta registrazione delle operazioni.

RENTRI: i servizi disponibili

Attraverso il portale RENTRI è possibile effettuare tutte quelle operazioni che al momento sono effettuate sul registro cartaceo e automatizzare la creazione di alcuni documenti senza doverli compilare manualmente.

In particolare, le operazioni che venivano registrate nel registro di carico e scarico ora vanno inserite nel registro digitale ottemperando così agli obblighi di vidimazione.

Successivamente, la piattaforma permette di emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) cartaceo, anche qui in conformità con gli obblighi di compilazione e vidimazione.

Proseguendo lungo il ciclo dei rifiuti, tramite il portale RENTRI è possibile inviare il FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, la ex 4° copia, agli altri attori della filiera, i quali possono in tal modo scaricarne una copia cartacea.

Infine, al termine del ciclo, è possibile emettere i FIR in modalità digitale e trasmettere tutti i dati del registro di carico e scarico e dei FIR al RENTRI.

Il nuovo sistema digitale RENTRI permetterà dunque a tutti gli attori coinvolti nel ciclo dei rifiuti, siano essi produttori, trasportatori o gestori di rifiuti, di emettere la documentazione in modo digitale, agevole e praticamente automatizzato, la quale sarà poi a disposizione di tutti gli altri soggetti coinvolti.

La ricerca di un determinato formulario sarà agevole, in quanto il documento sarà disponibile in formato digitale pronto per il download in qualsiasi momento. Anche le pratiche saranno molto più snelle e documenti come il MUD potranno essere elaborati con semplicità e rapidità. Tutto ciò comporterà un notevole risparmio di tempo, rendendo le informazioni relativi ai rifiuti e alla tracciabilità fruibili in qualsiasi momento da ogni azienda/ente coinvolto.

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MUD 2024: scadenza, compilazione e modalità di trasmissione

Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è uno strumento di rilevazione e rendicontazione delle informazioni ambientali utilizzato in Italia, introdotto con la legge 70/1994. Questo sistema permette alle imprese di comunicare dati e informazioni sulle proprie attività e sui relativi impatti ambientali alle autorità competenti, in modo da monitorare e gestire l’impatto ambientale delle attività industriali e commerciali, rientrando nell’ambito degli adempimenti normativi ambientali nazionali e comunitari di molte realtà aziendali.

Le voci da compilare all’interno del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) riguardano principalmente informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti. Di seguito sono elencate alcune delle sezioni comuni che sono solitamente richieste all’interno del MUD:

  • Identificazione del soggetto dichiarante: Questa sezione include informazioni dettagliate sull’azienda o sull’ente che compila il MUD, come il nome o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale o la partita iva e altre informazioni di contatto.
  • Dati generali sull’attività: informazioni relative al tipo di attività svolta dall’azienda o dall’ente, compresi dettagli sulle unità produttive e le strutture, i processi produttivi e le eventuali autorizzazioni ambientali.
  • Dati sui rifiuti prodotti: include dettagli sui tipi e sulle quantità di rifiuti prodotti durante l’anno di riferimento, suddivisi per categorie di rifiuti (ad esempio, rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi) e indicando eventuali trattamenti subiti.
  • Dati sui rifiuti conferiti: informazioni sui rifiuti consegnati a terzi per trattamento o smaltimento, compresi dettagli sui destinatari, le modalità di conferimento e i relativi documenti di trasporto.

Le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti, come raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento, sono tenute a compilare e presentare il MUD alle autorità competenti entro il 30 aprile di ogni anno. Per la dichiarazione dei rifiuti del 2023 , il MUD 2024 ha una proroga della data di presentazione fino al 1° Luglio 2024. Non rispettare la scadenza può comportare sanzioni e penalità da parte delle autorità competenti. Pertanto, è fondamentale per le imprese mantenere un adeguato monitoraggio dei tempi e assicurarsi di compilare e presentare il MUD in modo tempestivo per evitare conseguenze legali.

MUD 2024: chi ha l’obbligo di presentazione?

Tra i soggetti obbligati a compilare il MUD ci sono:

  • imprese industriali e artigianali;
  • attività agricole e zootecniche;
  • imprese di costruzione e demolizione;
  • impianti energetici;
  • imprese di gestione dei rifiuti;
  • imprese di trasporto.
  • Altre attività industriali e commerciali soggette a specifiche normative ambientali.

È importante notare che le imprese di diverse dimensioni possono avere obblighi diversi in relazione alla loro classificazione in base al numero di dipendenti, al volume di produzione o alla tipologia di attività svolte.

Come compilare il MUD 2024

Il MUD può essere presentato in forma cartacea o elettronica, a seconda delle modalità stabilite dalle autorità locali o regionali in conformità alle disposizioni normative e alle indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Presentazione cartacea

Si tratta di una modalità di presentazione divenuta ormai obsoleta, ma in alcune circostanze può ancora essere consentito o richiesto. Se le autorità prevedono la presentazione cartacea del MUD, è necessario compilare il modulo cartaceo secondo le istruzioni fornite e consegnarlo personalmente o tramite un rappresentante autorizzato all’ufficio ambiente della Regione di competenza entro la data di scadenza.

Presentazione elettronica

Rappresenta la modalità di presentazione più ampiamente diffusa e utilizzata. Molte regioni offrono la possibilità di presentare il MUD in forma elettronica attraverso piattaforme online dedicate o tramite i portali web delle autorità ambientali competenti. In questo caso, è necessario seguire le direttive per la compilazione e la trasmissione online del MUD fornite dalle autorità competenti. Spesso è richiesta la registrazione sul portale e la creazione di un account per accedere al sistema di presentazione online.

Indipendentemente dalla modalità di presentazione scelta, è importante assicurarsi che il MUD sia firmato e autenticato correttamente. Le modalità di firma possono variare a seconda della modalità di presentazione (cartacea o elettronica) e delle disposizioni normative locali. Ad esempio, la firma cartacea può richiedere una firma autografa del rappresentante legale dell’azienda, mentre la firma elettronica può essere gestita attraverso sistemi di firma digitale o protocolli di autenticazione online.

Dopo aver presentato il MUD, è consigliabile richiedere una conferma di ricezione o una ricevuta da parte delle autorità competenti per confermare che il MUD è stato ricevuto e registrato correttamente.


È importante verificare le specifiche disposizioni e le indicazioni fornite dalle autorità locali o regionali per garantire la corretta presentazione del MUD e evitare eventuali sanzioni o penalità dovute a errori o omissioni. Per ulteriori approfondimenti consigliamo di consultare il DPCM 26 Gennaio 2024 (G.U. 52 del 2-3-2024) per ottenere ulteriori informazioni sul modello e sulle istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale 2024.

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Riciclo pile esauste: un’opportunità per la sfida Zero Waste

Le pile non ricaricabili o batterie primarie, sono utilizzabili in dispositivi come telecomandi e orologi. Una volta esaurite,  possono essere smaltite recuperando i materiali attraverso due metodi distinti: il pirometallurgico e l’idrometallurgico, che può esser considerato pienamente un processo “zero waste” 

Il metodo pirometallurgico prevede diverse fasi:

  • macinazione del materiale
  • separazione del ferro mediante l’utilizzo di magneti
  • Il materiale ridotto in polvere viene trattato in fornaci ad alta temperatura, separando così le leghe ferrose dal materiale fuso

Come avviene il processo “Zero Waste” di riciclo delle pile?

Il metodo idrometallurgico permette il recupero di tutti i materiali presenti nelle pile esauste, rendendolo appieno un processo di smaltimento “zero waste”. 

Il processo di smaltimento delle pile idrometallurgico prevede un trattamento preliminare delle pile, la separazione dei componenti solubili dalla massa solida, la purificazione dei materiali estratti, la separazione e il recupero di zinco metallico e diossido di manganese e infine il trattamento delle soluzioni per poter recuperare i reagenti e l’acqua utilizzati nel processo. 

Cosa si ricava dal riciclo delle pile “zero waste”?

Il metodo idrometallurgico permette di recuperare tutti i materiali e le sostanze utilizzate nel processo di riciclo. 

In particolare lo zinco metallico e il diossido di manganese possono essere utilizzati per la fabbricazione di nuove pile, mentre i reagenti e l’acqua vengono impiegati in nuovi processi di riciclo.

Vuoi riciclare correttamente le pile esauste della tua azienda? Compila il modulo qui sotto e ti ricontatteremo per un preventivo personalizzato.

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    Le classi di pericolosità dei rifiuti

    Il 5 luglio 2018 sono stati stabiliti i nuovi criteri per l’assegnazione della classe di pericolo HP14 Ecotossico stabiliti dal regolamento 997/2017, i quali riguarderanno anche la classificazione ADR.

    Il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea 2017/997/UE, che si è visto pubblicato in GUUE del 14 giugno 2017 ed entrato in vigore il 4 luglio 2017, verrà applicato a decorrere dal 5 luglio 2018 e permetterà ad imprese e autorità competenti l’adeguamento ai nuovi criteri stabiliti per la caratterizzazione dei rifiuti.


    Questo provvedimento va a modificare l’allegato III della Diretta 2008/98/CE introducendo una nuova definizione e i nuovi criteri da applicare per l‘assegnazione della caratteristica di pericolo HP14

    La caratteristica di pericolo HP14 non verrà più attribuita secondo le modalità previste dell’Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose (ADR) per la classe 9 – materie pericolose per l’ambiente acquatico rispettivamente liquide (M6) e solide (M7), come aveva stabilito la legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del Dl 78/2015 (Dl “Enti territoriali”) in vigore dal 15 agosto 2015.

    Dal 15 luglio 2018 quindi sarà opportuno effettuare nuovamente le analisi per rivalutare le classificazioni dei rifiuti così da poter verificare la possibile assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 ecotossico.

    L’individuazione di questa caratteristica per un rifiuto non stabilisce l’automatica classificazione come pericoloso per l’ambiente acquatico secondo la normativa ADR.

    Questa modifica alla normativa implica una maggiore restrizione dei criteri per l’assegnazione dell’HP14:

    • rifiuti che non erano prima classificati HP14 vedranno associare anche questa classe di pericolo;
    • rifiuti non pericolosi possano essere pericolosi;
    • rifiuti con altre classi di pericolo vedano aggiungersi anche la classe HP14

    Tutto questo renderà opportuno come già detto aggiornare le classificazioni di pericolo dei propri rifiuti aziendali fatte prima del 5 luglio 2018 sottoponendoli a delle nuve analisi.

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    Codici CER: la corretta identificazione

    Analizzando un codice CER la prima cosa che salta all’occhio è la sua composizione, infatti è composto da 3 coppie di numeri che vanno rispettivamente ad indicare il settore industriale da cui deriva il rifiuto, la specifica lavorazione all’interno di quel settore industriale e l’individuazione delle sostanze contenute nel rifiuto.

    Come indicato dal DL 91/2014 convertito poi nella legge 116/2014 la responsabilità dell’attribuzione del codice CER del rifiuto è del produttore dello stesso che deve registrare in un apposito documento le informazioni che servono per determinare il codice CER e capire se il rifiuto è o non è pericoloso.

    La procedura precisa e articolata che aiuta ad assegnare correttamente i codici CER ai rifiuti è individuata nell’Allegato D del D.Lgs. 152/2006. Essa deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. In linea generale, per codificare un rifiuto si devono rispettare determinati criteri in un ordine preciso:

    1. Determinare da quale processo produttivo è stato originato il rifiuto, questo andrà ad indicare la classe (es:120102);
    2. Individuare la precisa fase dell’attività produttiva che dà origine al rifiuto, questa indicherà la sottoclasse (es:120102)
    3. Individuare la specifica descrizione del rifiuto, “caratterizzazione del rifiuto”, andando così ad indicare nel codice CER la categoria (es:120102)

    Esempio di codice CER: 120102

    12 rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche.

    01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche.

    02 polveri e particolato di materiali ferrosi

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    Codici CER a specchio: come gestirli

    Una caratteristica che impone la valutazione di un chimico è la presenza dei codici CER a specchio.

    Secondo la normativa vigente la classificazione dei rifiuti deve essere svolta dal produttore dello stesso, a cui deve attribuire il codice CER di riferimento seguendo le indicazioni all’interno della decisione 200/532/CE che identifica:

    • Rifiuti con codice CER pericoloso assoluto è ritenuto pericoloso senza ulteriore specificazione. La pericolosità del rifiuto indicata dalle classi di pericolosità che vanno da H1 ad H15, è necessaria al fine di procedere alla giusta gestione del rifiuto.
    • Rifiuto con codice CER non pericoloso assoluto è ritenuto non pericoloso senza ulteriore specificazione.
    • Rifiuto con codici CER speculari, un codice pericoloso e un codice non pericoloso, quindi per una giusta valutazione è opportuno individuare le proprietà di pericolo del rifiuto attraverso delle indagini con le quali si vanno ad individuare i composti presenti nel rifiuto, questo grazie alla scheda informativa del produttore, alla conoscenza del processo chimico e al campionamento e all’analisi del rifiuto. Il passo successivo è quello di andare ad accertare se le concentrazioni dei composti contenuti nel rifiuto attribuiscano al rifiuto delle caratteristiche di pericolo. Questa particolare classificazione deve essere fatta quando il rifiuto si trova ancora nel luogo di produzione (ipotesi che si applica per le voci a specchio).

    In altre parole a queste particolari tipologie di rifiuti possono essere attribuiti due possibili tipi di codici CER, così detti speculari, in relazione alla presenza di sostanze pericolose, uno con l’asterisco o uno senza asterisco. Un esempio di codice CER a specchio è il 150202* (che identifica assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose) e 150203 (che identifica assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi dal quelli di cui alla voce 150202).

    Di conseguenza il problema di questi rifiuti con codici CER speculari è riuscire ad effettuare una corretta classificazione, poiché come anticipato possono essere ritenuti rifiuti non pericolosi ed è necessario che le sostanze pericolose siano minori di una soglia stabilita.

    Il fatto che sia una classificazione particolare in base all’origine o alla composizione del rifiuto, è opportuno dimostrare eventuali eccezioni, attraverso le analisi del rifiuto che ne certifichi la non pericolosità.

    Quindi si può accertare che il rifiuto è pericoloso a meno che le analisi svolte dal produttore dello stesso non dimostrino la sua non pericolosità. (cfr. Cass. Pen sez. III n° 10937/2013)

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