Chiamaci per informazioni: 071 782 0552
Mese: Febbraio 2022
Codici CER: la corretta identificazione

Analizzando un codice CER la prima cosa che salta all’occhio è la sua composizione, infatti è composto da 3 coppie di numeri che vanno rispettivamente ad indicare il settore industriale da cui deriva il rifiuto, la specifica lavorazione all’interno di quel settore industriale e l’individuazione delle sostanze contenute nel rifiuto.

Come indicato dal DL 91/2014 convertito poi nella legge 116/2014 la responsabilità dell’attribuzione del codice CER del rifiuto è del produttore dello stesso che deve registrare in un apposito documento le informazioni che servono per determinare il codice CER e capire se il rifiuto è o non è pericoloso.

La procedura precisa e articolata che aiuta ad assegnare correttamente i codici CER ai rifiuti è individuata nell’Allegato D del D.Lgs. 152/2006. Essa deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. In linea generale, per codificare un rifiuto si devono rispettare determinati criteri in un ordine preciso:

  1. Determinare da quale processo produttivo è stato originato il rifiuto, questo andrà ad indicare la classe (es:120102);
  2. Individuare la precisa fase dell’attività produttiva che dà origine al rifiuto, questa indicherà la sottoclasse (es:120102)
  3. Individuare la specifica descrizione del rifiuto, “caratterizzazione del rifiuto”, andando così ad indicare nel codice CER la categoria (es:120102)

Esempio di codice CER: 120102

12 rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche.

01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche.

02 polveri e particolato di materiali ferrosi

Previous
Next
Codici CER a specchio: come gestirli

Una caratteristica che impone la valutazione di un chimico è la presenza dei codici CER a specchio.

Secondo la normativa vigente la classificazione dei rifiuti deve essere svolta dal produttore dello stesso, a cui deve attribuire il codice CER di riferimento seguendo le indicazioni all’interno della decisione 200/532/CE che identifica:

  • Rifiuti con codice CER pericoloso assoluto è ritenuto pericoloso senza ulteriore specificazione. La pericolosità del rifiuto indicata dalle classi di pericolosità che vanno da H1 ad H15, è necessaria al fine di procedere alla giusta gestione del rifiuto.
  • Rifiuto con codice CER non pericoloso assoluto è ritenuto non pericoloso senza ulteriore specificazione.
  • Rifiuto con codici CER speculari, un codice pericoloso e un codice non pericoloso, quindi per una giusta valutazione è opportuno individuare le proprietà di pericolo del rifiuto attraverso delle indagini con le quali si vanno ad individuare i composti presenti nel rifiuto, questo grazie alla scheda informativa del produttore, alla conoscenza del processo chimico e al campionamento e all’analisi del rifiuto. Il passo successivo è quello di andare ad accertare se le concentrazioni dei composti contenuti nel rifiuto attribuiscano al rifiuto delle caratteristiche di pericolo. Questa particolare classificazione deve essere fatta quando il rifiuto si trova ancora nel luogo di produzione (ipotesi che si applica per le voci a specchio).

In altre parole a queste particolari tipologie di rifiuti possono essere attribuiti due possibili tipi di codici CER, così detti speculari, in relazione alla presenza di sostanze pericolose, uno con l’asterisco o uno senza asterisco. Un esempio di codice CER a specchio è il 150202* (che identifica assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose) e 150203 (che identifica assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi dal quelli di cui alla voce 150202).

Di conseguenza il problema di questi rifiuti con codici CER speculari è riuscire ad effettuare una corretta classificazione, poiché come anticipato possono essere ritenuti rifiuti non pericolosi ed è necessario che le sostanze pericolose siano minori di una soglia stabilita.

Il fatto che sia una classificazione particolare in base all’origine o alla composizione del rifiuto, è opportuno dimostrare eventuali eccezioni, attraverso le analisi del rifiuto che ne certifichi la non pericolosità.

Quindi si può accertare che il rifiuto è pericoloso a meno che le analisi svolte dal produttore dello stesso non dimostrino la sua non pericolosità. (cfr. Cass. Pen sez. III n° 10937/2013)

Next

Contatta i nostri esperti

    * Acconsento al trattamento dati come definito nella privacy policy

    Acconsento al trattamento dati per finalità di marketing come definito nella privacy policy