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Normativa
CER e EER: come evitare gli errori nella gestione dei rifiuti

I codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti EER (ex CER) sono identificativi numerici di sei cifre che classificano ogni tipo di rifiuto. Questi servono a garantire tracciabilità e corretta gestione, e sono obbligatori per ogni azienda che produce rifiuti. Attraverso questo identificativo, il rifiuto viene ricondotto a una specifica classificazione, così da poter essere riconosciuto e gestito in modo coerente nelle diverse fasi della sua gestione. Il codice svolge quindi una funzione precisa: identifica il rifiuto all’interno del sistema di classificazione e consente di seguirlo correttamente. Non è una semplice indicazione descrittiva, perché la sua presenza è collegata sia alla tracciabilità sia alla corretta gestione. Per ogni azienda produttrice, individuare il codice significa pertanto definire con precisione quale rifiuto è stato generato dalla propria attività e utilizzare, per quel rifiuto, l’identificativo numerico corrispondente.

Per le imprese marchigiane, conoscere e usare l’EER (ex CER) corretto significa rispettare le normative ambientali e tutelarsi da sanzioni e fermi produttivi. La corretta attribuzione del codice permette infatti di inquadrare il rifiuto nel modo previsto e di mantenere coerenza tra il rifiuto prodotto e la classificazione utilizzata per gestirlo. Per un’azienda, questo significa non limitarsi a indicare un codice, ma verificare che l’identificativo scelto corrisponda effettivamente al rifiuto originato dalla propria attività. Un errore nella classificazione può esporre l’impresa alle conseguenze già indicate, dalle sanzioni fino ai fermi produttivi. Per questo motivo, la conoscenza dell’EER e il suo utilizzo corretto rappresentano un passaggio essenziale nella gestione dei rifiuti aziendali e nella tutela della continuità dell’attività produttiva.

Che differenza c’è tra CER ed EER?

La differenza da ricordare è soprattutto terminologica e temporale: CER è la denominazione tradizionalmente più diffusa, mentre EER è la denominazione aggiornata e ufficiale. Non si tratta quindi di due codici da scegliere né di due elenchi alternativi: entrambi indicano lo stesso sistema di classificazione, ma oggi il riferimento corretto e ufficiale è l’EER.

Il codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) è la versione aggiornata del CER, entrata in vigore con la Decisione 2014/955/UE. In pratica, i due sistemi coincidono, ma l’EER si rifà a una classificazione più recente. Il riferimento all’EER indica quindi la denominazione aggiornata del sistema utilizzato per identificare i rifiuti attraverso i codici numerici. CER ed EER coincidono nella funzione, perché entrambi rimandano alla classificazione con cui ogni rifiuto viene identificato mediante un codice di sei cifre. La differenza riguarda soprattutto il nome utilizzato e il fatto che l’EER fa riferimento alla classificazione più recente. Quando si incontra una delle due sigle, il concetto di fondo rimane lo stesso: individuare l’identificativo che classifica correttamente il rifiuto e ne consente la tracciabilità e la corretta gestione.

Se parliamo di “codice CER”, oggi ci riferiamo spesso, per comodità, anche al codice EER. Quindi attenzione: CER e EER sono due nomi per lo stesso concetto, ma la normativa ufficiale parla di EER. L’espressione CER continua a essere usata per comodità anche quando il riferimento è l’Elenco Europeo dei Rifiuti. È quindi importante non interpretare le due sigle come se indicassero due sistemi separati o due classificazioni differenti da applicare allo stesso rifiuto. La distinzione riguarda la terminologia, non il concetto identificato. Comprendere questo passaggio aiuta a leggere correttamente documenti e indicazioni in cui può comparire ancora la sigla CER, ricordando che il riferimento ufficiale è l’EER e che la classificazione da utilizzare deve essere quella più recente.

In termini pratici, la sigla CER può ancora comparire nel linguaggio comune, nei documenti aziendali o nelle comunicazioni operative, ma questo uso abituale non deve generare equivoci: la normativa ufficiale parla di EER. Di conseguenza, anche quando si continua a utilizzare per comodità l’espressione “codice CER”, è importante sapere che la denominazione normativa attuale dell’elenco e della classificazione è EER.

Gli errori più comuni nella classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti richiede attenzione sia all’aggiornamento del riferimento utilizzato sia alle caratteristiche del rifiuto. L’errore può nascere quando non si considera la classificazione aggiornata, quando ci si affida a soggetti non specializzati oppure quando si trattano come equivalenti rifiuti simili, ma caratterizzati da una pericolosità diversa. Le cause più comuni indicate di seguito mostrano perché l’attribuzione del codice non può essere affrontata in modo automatico o approssimativo.

  • Mancanza di aggiornamento normativo. Se l’azienda non tiene conto dell’aggiornamento della classificazione, può continuare a utilizzare riferimenti non coerenti con l’EER. Poiché il codice EER rappresenta la versione aggiornata del CER, la corretta individuazione richiede di consultare la classificazione più recente e di applicarla al rifiuto effettivamente prodotto. La mancanza di aggiornamento aumenta quindi il rischio di scegliere un codice non corretto e di utilizzarlo nelle successive fasi della gestione.
  • Affidamento a fornitori non specializzati. Affidare la valutazione a un soggetto che non possiede una preparazione specifica può portare a una classificazione poco accurata. L’individuazione del codice richiede infatti di considerare l’attività che ha generato il rifiuto, le voci compatibili presenti nell’elenco e, quando necessario, la sua pericolosità. Se questi passaggi non vengono valutati con competenza, cresce la possibilità di attribuire un codice che non corrisponde al rifiuto prodotto.
  • Confusione tra rifiuti simili ma con pericolosità diversa. Due rifiuti possono essere simili e, nello stesso tempo, richiedere codici differenti quando cambia la presenza di sostanze pericolose. La somiglianza non è quindi sufficiente per attribuire automaticamente lo stesso codice. Occorre verificare la specifica classificazione e stabilire se il rifiuto debba essere considerato pericoloso o non pericoloso, evitando di scegliere una voce soltanto perché appare vicina a quella utilizzata per un altro rifiuto.

Un esempio tipico: un rifiuto derivante da demolizione può essere non pericoloso (17 01 07: “Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*”) o pericoloso (17 01 06*: “Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose”), in base alla presenza o meno di sostanze nocive. Usare il codice sbagliato significa rischiare multe anche molto salate. I due codici riguardano quindi rifiuti derivanti dallo stesso ambito, ma non possono essere utilizzati in modo indifferente. La scelta dipende dalla verifica della pericolosità e dalla corretta identificazione del rifiuto. Questo esempio mostra perché la classificazione non può fermarsi alla definizione generale di rifiuto derivante da demolizione: è necessario stabilire se siano presenti sostanze pericolose e, di conseguenza, quale delle due voci debba essere utilizzata. Attribuire 17 01 07 a un rifiuto pericoloso o 17 01 06* a un rifiuto non pericoloso significa rappresentarlo in modo non corretto. La distinzione rende evidente quanto sia importante verificare la pericolosità prima di assegnare il codice e prima di utilizzarlo nella gestione del rifiuto.

Come individuare il codice CER giusto: la guida pratica

Indificare il coerretto rifiuto e assegnare il codice EER idoneo
  1. Individua l’attività che ha generato il rifiuto.
    Il primo passaggio consiste nel partire dall’origine del rifiuto, cioè dall’attività da cui è stato prodotto. Questa informazione permette di orientare la ricerca all’interno dell’elenco e di collegare il rifiuto al contesto in cui si è formato. Individuare correttamente l’attività generatrice evita di considerare il rifiuto senza tenere conto della sua origine e costituisce la base per valutare le voci EER compatibili.
  2. Consulta l’elenco EER per le voci compatibili.
    Dopo aver individuato l’attività che ha generato il rifiuto, occorre consultare l’Elenco Europeo dei Rifiuti e verificare quali voci risultino compatibili. Il confronto deve tenere insieme l’origine del rifiuto e la classificazione disponibile. L’obiettivo è concentrare la valutazione sulle voci che possono identificare correttamente il rifiuto prodotto, evitando di confondere codici riferiti a rifiuti o condizioni differenti.
  3. Valuta la pericolosità tramite analisi chimica o SDS.
    Quando la corretta attribuzione del codice dipende dalla presenza di sostanze pericolose, è necessario verificare se il rifiuto debba essere classificato come pericoloso o non pericoloso. La valutazione può essere effettuata attraverso un’analisi chimica oppure attraverso la SDS, richiamata anche come scheda di sicurezza del materiale originario. Questo passaggio consente di scegliere tra voci che possono apparire simili, ma che si distinguono proprio in base alla pericolosità.
  4. In caso di dubbio, affida la valutazione a consulenti esperti.
    Se, dopo aver individuato l’attività generatrice, consultato l’EER e valutato la pericolosità, rimane un’incertezza, è opportuno ricorrere a una valutazione specializzata. Il supporto di consulenti esperti serve a esaminare correttamente gli elementi già considerati e a ridurre il rischio di assegnare un codice non adeguato. Questo passaggio è particolarmente importante quando la scelta riguarda rifiuti simili che possono avere una pericolosità diversa.

FAQ sulla codifica EER e gestione rifiuti

Chi deve individuare il codice EER?

Il codice CER deve essere individuato dal produttore del rifiuto, cioè l’azienda o il professionista da cui è originato. La responsabilità dell’individuazione è quindi collegata al soggetto che genera il rifiuto attraverso la propria attività. Il produttore deve partire proprio da questa origine per ricercare nell’EER la voce compatibile e, quando necessario, verificare la pericolosità. Un fornitore o un consulente può supportare la valutazione, ma il codice deve essere individuato facendo riferimento al rifiuto effettivamente prodotto dall’azienda o dal professionista.

Come si fa a sapere se un rifiuto è pericoloso?

Al fine di definire la pericolosità o meno del rifiuto è necessario effettuare le analisi di laboratorio o consultare la scheda di sicurezza del materiale originario. Le due modalità corrispondono agli strumenti già indicati nella guida pratica: l’analisi chimica e la SDS. La verifica serve a stabilire se nel rifiuto siano presenti sostanze pericolose e, di conseguenza, se debba essere scelta una voce pericolosa o non pericolosa. Questo controllo è fondamentale nei casi in cui l’elenco presenti codici differenti in base alla pericolosità, come nell’esempio del rifiuto derivante da demolizione.

Quando è obbligatorio indicare il EER sul formulario?

Sempre: ogni trasporto di rifiuto deve riportare il codice corretto sul formulario identificativo. Il codice inserito nel formulario deve corrispondere alla classificazione attribuita al rifiuto dal produttore. Per questo motivo, la verifica non può essere rimandata al momento del trasporto: prima di compilare il formulario occorre aver già individuato l’attività che ha generato il rifiuto, consultato l’EER e valutato l’eventuale pericolosità. Indicare un codice non corretto sul formulario significa riportare nel documento di trasporto un errore di classificazione, con il conseguente rischio di sanzioni.

Contattaci per un sopralluogo e definire la gestione dei rifiuti più in linea con la tua azienda

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Gestione rifiuti aziendali: un solo referente

Gestire i rifiuti speciali prodotti dalle attività aziendali è un compito complesso che richiede competenze tecniche, conoscenze normative e una grande attenzione. Affidarsi a un unico referente per la gestione, il recupero e lo smaltimento di tutti i CER (Codici Europei dei Rifiuti) rappresenta oggi una scelta strategica per le imprese che vogliono ottimizzare tempi, risorse e garantire la piena conformità legislativa.

Perché avere un unico referente per la gestione rifiuti

Maggiore efficienza operativa

Con un solo interlocutore, tutti i processi di gestione dei rifiuti diventano più snelli e coordinati. Non è più necessario confrontarsi con diversi fornitori per ciascuna tipologia di rifiuto: un solo referente significa una pianificazione più rapida, una logistica integrata e un monitoraggio continuo delle attività.

Riduzione dei costi aziendali

Il coordinamento centralizzato consente di abbattere i costi, evitando sovrapposizioni di servizi, riducendo gli spostamenti e ottimizzando le operazioni di raccolta e smaltimento, di gestione e di organizzazione e prenotazione dei servizi di ritiro.

Tracciabilità e conformità normativa

Con un unico fornitore, gli adempimenti normativi (formulario rifiuti, registro di carico e scarico, ecc) vengono gestiti in maniera ordinata e controllata, riducendo il rischio di errori e nel pieno rispetto della regolamentazione in vigore.

I vantaggi pratici di affidarsi a Gasparetti

Un solo interlocutore, tanti servizi

Gasparetti è il partner ideale per le aziende marchigiane che cercano soluzioni complete di gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, smaltimento e recupero di tutti i rifiuti speciali nel pieno rispetto della normativa in vigore.

Personalizzazione per ogni settore

Serviamo aziende di diversi settori come industria, artigianato, officine, carrozzerie e molto altro. Ogni piano di gestione rifiuti è cucito su misura, in base alle esigenze specifiche di ogni singola impresa.

Competenza e puntualità del servizio

Grazie alla nostra autorizzazione ambientale integrata siamo in grado di gestire tutti i codici CER Lavorare con Gasparetti significa scegliere competenza e puntualità nel servizio.

Scegliere un unico referente per la gestione dei rifiuti aziendali significa semplificare i processi, ridurre i costi e garantire la piena conformità normativa. Affidati a Gasparetti per una gestione efficiente, sicura e personalizzata dei tuoi rifiuti speciali.

Contattaci oggi per scoprire come possiamo supportare la tua azienda a migliorare la gestione ambientale!

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La puntualità del ritiro rifiuti e il RENTRI

Con l’entrata in vigore del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) il 13 febbraio 2025, la gestione dei rifiuti speciali in Italia ha subito una trasformazione significativa. Questo cambiamento ha reso la puntualità nel servizio di ritiro dei rifiuti speciali più cruciale che mai per le aziende.

Perché la puntualità è fondamentale con il RENTRI?

Il RENTRI richiede alle imprese di registrare e trasmettere digitalmente i dati relativi ai rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti. Questo sistema impone scadenze precise per l’inserimento delle informazioni, e qualsiasi ritardo può comportare sanzioni o complicazioni legali. Pertanto, un servizio di ritiro rifiuti speciali puntuale garantisce che le operazioni aziendali si svolgano senza intoppi, permettendo di rispettare le tempistiche imposte dalla normativa.

Chi è coinvolto?

Le categorie di aziende maggiormente interessate includono:

  • Imprese industriali e artigianali: che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi derivanti da processi produttivi.
  • Trasportatori e intermediari di rifiuti: responsabili del movimento e della gestione dei rifiuti tra i produttori e gli impianti di smaltimento o recupero.
  • Impianti di recupero e smaltimento: che trattano e smaltiscono i rifiuti ricevuti.

Per queste realtà, la collaborazione con un partner affidabile e puntuale nel ritiro dei rifiuti è essenziale per mantenere la conformità alle nuove disposizioni.

Per saperne di più leggi il nostro articolo dedicato “Rentri: chi sono i soggetti obbligati?”

I vantaggi di un servizio puntuale

  1. Conformità normativa: Un ritiro tempestivo dei rifiuti assicura che le aziende possano registrare le movimentazioni nei tempi previsti dal RENTRI, evitando possibili sanzioni.
  2. Efficienza operativa: La regolarità nel ritiro previene l’accumulo di rifiuti in loco, ottimizzando gli spazi e riducendo i rischi ambientali e per la salute.
  3. Reputazione aziendale: Dimostrare un impegno concreto nel rispetto delle normative ambientali rafforza l’immagine dell’azienda agli occhi di clienti, partner e autorità.

Come Gasparetti supporta le aziende

Noi di Gasparetti comprendiamo le sfide che le aziende affrontano con l’introduzione del RENTRI. Per questo, offriamo servizi di ritiro rifiuti speciali caratterizzati da:

Rifiuti speciali stoccati in un azienda prima del ritiro
  • Puntualità: programmiamo i ritiri in modo preciso, rispettando le tempistiche concordate per garantire la conformità alle scadenze del RENTRI.
  • Personalizzazione: Adattiamo i nostri servizi alle specifiche esigenze di ogni cliente, siano essi produttori industriali, artigianali o altri operatori del settore.
  • Supporto nella gestione documentale: Assistiamo le aziende nella corretta compilazione e trasmissione dei dati richiesti dal RENTRI, offrendo consulenza e strumenti dedicati.

L’entrata in vigore del RENTRI rappresenta una svolta nella gestione dei rifiuti speciali in Italia. In questo contesto, la puntualità nel servizio di ritiro non è solo un valore aggiunto, ma una necessità per garantire la conformità normativa e l’efficienza operativa. Affidarsi a un partner esperto e affidabile come Gasparetti significa affrontare questa nuova era con serenità e competenza.

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Rentri: chi sono i soggetti obbligati?

Abbiamo parlato del Rentri diverse volte in questi mesi, partendo da cos’è e come funziona il Rentri. In questo articolo andremo a vedere quali soggetti sono obbligati e a quale categoria appartengono, in modo da poterne definire le scadenze di iscrizione. 

Rentri: soggetti obbligati?

Il DM 4 aprile 2023, n. 59 che disciplina il RENTRI, classifica i vari soggetti obbligato al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti sulla base della tipologia di prodotto trattato, del ruolo all’interno della filiera e della dimensione aziendale. Sono pertanto obbligati all’iscrizione le seguenti categorie:

  • enti e imprese che si occupano di trattamento rifiuti;
  • trasportatori di rifiuti;
  • enti e impese intermediarie;
  • consorzi che si occupano di recupero e riciclaggio di determinate categorie di rifiuti;
  • tutti i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque, anche se non non rientranti in organizzazioni di enti o imprese;
  • produttori di rifiuti non pericolosi con dimensione superiore a 10 dipendenti.

Rentri: soggetti non obbligati

In base a quanto indicato nel precedente paragrafo, sono esclusi da obbligo di iscrizione al RENTRI:

  • produttori di rifiuti non pericolosi con dimensioni fino a 10 dipendenti;
  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi in attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni senza considerare il numero di dipendenti;
  • altri produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese.

Questi soggetti, oltre a non essere obbligati all’utilizzo del RENTRI non devono neanche tenere il registro di carico e scarico. 

Va precisato che dal 13 febbraio 2025 dovranno comunque registrarsi al portale come produttori di rifiuti non iscritti al fine di emettere e vidimare digitalmente il nuovo modello di FIR cartaceo.

Se rientri in una delle categorie delle categorie soggette all’obbligo del sistema RENTRI, ti consigliamo di consultare la nostra guida con tutte le scadenze e gli step da seguire per l’avvio del sistema. 

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RENTRI: tutte le scadenze e gli step di avvio

Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, prevede l’iscrizione al portale dedicato e l’introduzione del sistema in vari step a second della tipologia di operatore o del rifiuto trattato.

Vediamo insieme quando sarà possibile iscriversi e quando sarà necessario iniziare ad utilizzarlo. 

Rentri: scadenza iscrizioni

I periodi di iscrizione al portale RENTRI sono tre,  Ma chi può iscriversi per primo?

La prima tranche di iscrizioni che va dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 è riservata a enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non più di 50 dipendenti e a tutti gli altri soggetti, diversi dai produttori iniziali, che partecipano alla filiera di trattamento dei rifiuti speciali. 

Successivamente, dal 15 maggio al 14 agosto 2025 potranno iscriversi enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non con un numero di dipendenti superiore a 10.

Infine, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non con un numero di dipendenti inferiori o uguali a 10 e tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti pericolosi obbligati potranno iscriversi alla piattaforma dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.

Rentri: registro in formato digitale

Il RENTRI prevede che il registro di carico e scarico dei rifiuti cartaceo venga sostituito dal registro in formato digitale. 

La sezione relativa al registro, sarà operativa dal 13 febbraio 2025, pertanto chi si è già iscritto a quella data inizierà a compilare il registro digitale di carico e scarico dei rifiuti alla data di avvio.

I soggetti appartenenti alle altre categorie, saranno tenuti a compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dalla data di iscrizione. 

Rentri: emissione FIR in formato digitale

L’ultimo step del sistema RENTRI prevede l’emissione del formulario di identificazione rifiuti FIR in formato digitale.

Questa attività sarà possibile dal 13 febbraio 2026 per tutti gli operatori coinvolti nella filiera di smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non. 

Di seguito abbiamo creato una breve tabella riassuntiva che riporta tutte le scadenze indicate in questo articolo.

CATEGORIA SOGGETTOISCRIZIONEREGISTRODIGITALEEMISSIONE FIR DIGITALE
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori inizialidal 15/12/2024 al 13/02/2025dal 13/02/2025
o, se successiva, dalla data di iscrizione al sistema
dal 13/02/2026
Enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendentidal 15/06/2025 al 14/08/2025
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non <= 10 dipendenti e tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti pericolosi obbligatidal 15/12/2025 al 13/02/2026
RENTRI – scadenze e step di avvio
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Trasporto rifiuti speciali: chi può effettuarlo?

Il trasporto dei rifiuti speciali non può essere effettuato da chiunque abbia un mezzo per il trasporto degli stessi o la semplice iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori. 

Un autotrasportatore per poter effettuare il trasporto dei rifiuti speciali dovrebbe essere iscritto anche all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nelle categorie specifiche relative ai trasporti dei rifiuti speciali, ed aver ottenuto la necessaria autorizzazione rilasciata dell’Ente competente.

L’iscrizione all’Albo attesta che l’azienda possiede i requisiti tecnici e professionali necessari per gestire in sicurezza i rifiuti speciali prodotti dalle aziende. A seconda dei requisiti il trasportatore potrebbe essere in grado di movimentare esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi, solo i rifiuti speciali pericolosi o entrambi.

Parallelamente l’autorizzazione dell’Ente competente determina quali codici CER l’azienda è autorizzata a trasportare, specificando così la tipologia di rifiuto in modo dettagliato. 

La normativa prevede anche il trasporto dei rifiuti speciali conto terzi a patto che l’azienda che lo effettua, seppur non destinatario del rifiuto, abbia tutte le autorizzazioni necessarie all’attività di trasporto.

Trasporto di rifiuti speciali: cosa serve?

tabella identificativa trasporto rifiuti pericolosi
Tabella identificativa per il trasporto di rifiuti pericolosi

Al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali l’autorizzazione da parte dell’Ente competente, l’azienda di trasporto deve comunicare, insieme ad altre documentazioni, quali veicoli effettueranno la movimentazione dei rifiuti. Questo aspetto è fondamentale, perchè i mezzi utilizzati vengono autorizzati in base alla loro idoneità al lavoro da svolgere. 

A corredo di questo, le aziende che trasportano i rifiuti devono avvalersi di personale qualificato e adeguatamente formato rispetto alla normativa ambientale e  alle procedure di sicurezza per la movimentazione e il trasporto dei rifiuti gestiti.

Infine, ogni rifiuto speciale, per essere trasportato e avviato al proprio ciclo di smaltimento o recupero deve essere sempre accompagnato da un formulario di identificazione del rifiuto stesso (FIR). Autorizzati alla compilazione sono il produttore dei rifiuti che deve indicare chi effettuerà il trasporto, o l’azienda di trasporto stessa. In mancanza delle autorizzazioni sopra indicate, il formulario non può essere compilato, perdendo così la tracciabilità del rifiuto con tutte le conseguenze ambientali e normative che ne conseguono. 

Trasporto di rifiuti speciali: cosa rischio se non rispetto la normativa?

Affidare i propri rifiuti speciali ad un trasportatore non autorizzato, comporta un rischio elevato anche per il produttore del rifiuto speciale. Per questo motivo è necessario verificare sempre che il trasportatore al quale si affidano i rifiuti della propria azienda sia in possesso dei requisiti necessari e che abbia l’opportuna autorizzazione per lo specifico rifiuto che gli stiamo affidando. 

Nel caso in cui, il produttore del rifiuto non verifichi correttamente e il trasportato non abbia le necessarie autorizzazioni, entrambi sono responsabili dell’illecita gestione e sono soggetti a sanzioni severe. Nello specifico l’art. 256 del D.Lg. 152/2006 prevede l’arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 € a 26.000 € per il trasporto di rifiuti non pericolosi e l’arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 €  a 26.000€ nel caso di trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 

L’azienda Gasparetti è autorizzata ad effettuare il trasporto rifiuti speciali di ogni tipologia, gestisce tutti i codici CER e serve ogni tipologia di azienda. Contattaci per effettuare il trasporto di tutti i rifiuti della tua azienda.

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Rentri: cos’è e come funziona

Il RENTRI è il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in sostanza la versione digitale del registro cartaceo presente in tutte le aziende produttrici, trasportatrici e gestori di rifiuti speciali pericolosi e non.

Istituito con il D.M. 59/2023, il RENTRI entrerà in vigore attraverso diversi step a partire da dicembre 2024 e permetterà la digitalizzazione del ciclo, supportando e agevolando le aziende nella creazione e compilazione dei diversi documenti che interessano il deposito, il trasporto e lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

RENTRI: registrazione e accesso al portale

L’accesso al portale, previa iscrizione e pagamento di quanto richiesto, avverrà mediante SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) sul portale del RENTRI.

Una volta entrati, l’azienda si troverà di fronte a due sezioni principali:

  1. sezione anagrafica dedicata alla raccolta dei dati anagrafici degli operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti, nonché delle informazioni relative alle autorizzazioni specifiche. In questa sezione, inoltre è possibile pagare l’iscrizione e il rinnovo annuale mediante PagoPA.
  1. Sezione tracciabilità, dove sono registrate tutte le informazioni necessarie per tracciare il movimento dei rifiuti lungo la catena di gestione, consentendo un monitoraggio accurato e una corretta registrazione delle operazioni.

RENTRI: i servizi disponibili

Attraverso il portale RENTRI è possibile effettuare tutte quelle operazioni che al momento sono effettuate sul registro cartaceo e automatizzare la creazione di alcuni documenti senza doverli compilare manualmente.

In particolare, le operazioni che venivano registrate nel registro di carico e scarico ora vanno inserite nel registro digitale ottemperando così agli obblighi di vidimazione.

Successivamente, la piattaforma permette di emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) cartaceo, anche qui in conformità con gli obblighi di compilazione e vidimazione.

Proseguendo lungo il ciclo dei rifiuti, tramite il portale RENTRI è possibile inviare il FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, la ex 4° copia, agli altri attori della filiera, i quali possono in tal modo scaricarne una copia cartacea.

Infine, al termine del ciclo, è possibile emettere i FIR in modalità digitale e trasmettere tutti i dati del registro di carico e scarico e dei FIR al RENTRI.

Il nuovo sistema digitale RENTRI permetterà dunque a tutti gli attori coinvolti nel ciclo dei rifiuti, siano essi produttori, trasportatori o gestori di rifiuti, di emettere la documentazione in modo digitale, agevole e praticamente automatizzato, la quale sarà poi a disposizione di tutti gli altri soggetti coinvolti.

La ricerca di un determinato formulario sarà agevole, in quanto il documento sarà disponibile in formato digitale pronto per il download in qualsiasi momento. Anche le pratiche saranno molto più snelle e documenti come il MUD potranno essere elaborati con semplicità e rapidità. Tutto ciò comporterà un notevole risparmio di tempo, rendendo le informazioni relativi ai rifiuti e alla tracciabilità fruibili in qualsiasi momento da ogni azienda/ente coinvolto.

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MUD 2024: scadenza, compilazione e modalità di trasmissione

Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è uno strumento di rilevazione e rendicontazione delle informazioni ambientali utilizzato in Italia, introdotto con la legge 70/1994. Questo sistema permette alle imprese di comunicare dati e informazioni sulle proprie attività e sui relativi impatti ambientali alle autorità competenti, in modo da monitorare e gestire l’impatto ambientale delle attività industriali e commerciali, rientrando nell’ambito degli adempimenti normativi ambientali nazionali e comunitari di molte realtà aziendali.

Le voci da compilare all’interno del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) riguardano principalmente informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti. Di seguito sono elencate alcune delle sezioni comuni che sono solitamente richieste all’interno del MUD:

  • Identificazione del soggetto dichiarante: Questa sezione include informazioni dettagliate sull’azienda o sull’ente che compila il MUD, come il nome o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale o la partita iva e altre informazioni di contatto.
  • Dati generali sull’attività: informazioni relative al tipo di attività svolta dall’azienda o dall’ente, compresi dettagli sulle unità produttive e le strutture, i processi produttivi e le eventuali autorizzazioni ambientali.
  • Dati sui rifiuti prodotti: include dettagli sui tipi e sulle quantità di rifiuti prodotti durante l’anno di riferimento, suddivisi per categorie di rifiuti (ad esempio, rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi) e indicando eventuali trattamenti subiti.
  • Dati sui rifiuti conferiti: informazioni sui rifiuti consegnati a terzi per trattamento o smaltimento, compresi dettagli sui destinatari, le modalità di conferimento e i relativi documenti di trasporto.

Le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti, come raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento, sono tenute a compilare e presentare il MUD alle autorità competenti entro il 30 aprile di ogni anno. Per la dichiarazione dei rifiuti del 2023 , il MUD 2024 ha una proroga della data di presentazione fino al 1° Luglio 2024. Non rispettare la scadenza può comportare sanzioni e penalità da parte delle autorità competenti. Pertanto, è fondamentale per le imprese mantenere un adeguato monitoraggio dei tempi e assicurarsi di compilare e presentare il MUD in modo tempestivo per evitare conseguenze legali.

MUD 2024: chi ha l’obbligo di presentazione?

Tra i soggetti obbligati a compilare il MUD ci sono:

  • imprese industriali e artigianali;
  • attività agricole e zootecniche;
  • imprese di costruzione e demolizione;
  • impianti energetici;
  • imprese di gestione dei rifiuti;
  • imprese di trasporto.
  • Altre attività industriali e commerciali soggette a specifiche normative ambientali.

È importante notare che le imprese di diverse dimensioni possono avere obblighi diversi in relazione alla loro classificazione in base al numero di dipendenti, al volume di produzione o alla tipologia di attività svolte.

Come compilare il MUD 2024

Il MUD può essere presentato in forma cartacea o elettronica, a seconda delle modalità stabilite dalle autorità locali o regionali in conformità alle disposizioni normative e alle indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Presentazione cartacea

Si tratta di una modalità di presentazione divenuta ormai obsoleta, ma in alcune circostanze può ancora essere consentito o richiesto. Se le autorità prevedono la presentazione cartacea del MUD, è necessario compilare il modulo cartaceo secondo le istruzioni fornite e consegnarlo personalmente o tramite un rappresentante autorizzato all’ufficio ambiente della Regione di competenza entro la data di scadenza.

Presentazione elettronica

Rappresenta la modalità di presentazione più ampiamente diffusa e utilizzata. Molte regioni offrono la possibilità di presentare il MUD in forma elettronica attraverso piattaforme online dedicate o tramite i portali web delle autorità ambientali competenti. In questo caso, è necessario seguire le direttive per la compilazione e la trasmissione online del MUD fornite dalle autorità competenti. Spesso è richiesta la registrazione sul portale e la creazione di un account per accedere al sistema di presentazione online.

Indipendentemente dalla modalità di presentazione scelta, è importante assicurarsi che il MUD sia firmato e autenticato correttamente. Le modalità di firma possono variare a seconda della modalità di presentazione (cartacea o elettronica) e delle disposizioni normative locali. Ad esempio, la firma cartacea può richiedere una firma autografa del rappresentante legale dell’azienda, mentre la firma elettronica può essere gestita attraverso sistemi di firma digitale o protocolli di autenticazione online.

Dopo aver presentato il MUD, è consigliabile richiedere una conferma di ricezione o una ricevuta da parte delle autorità competenti per confermare che il MUD è stato ricevuto e registrato correttamente.


È importante verificare le specifiche disposizioni e le indicazioni fornite dalle autorità locali o regionali per garantire la corretta presentazione del MUD e evitare eventuali sanzioni o penalità dovute a errori o omissioni. Per ulteriori approfondimenti consigliamo di consultare il DPCM 26 Gennaio 2024 (G.U. 52 del 2-3-2024) per ottenere ulteriori informazioni sul modello e sulle istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale 2024.

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Riciclo pile esauste: un’opportunità per la sfida Zero Waste

Le pile non ricaricabili o batterie primarie, sono utilizzabili in dispositivi come telecomandi e orologi. Una volta esaurite,  possono essere smaltite recuperando i materiali attraverso due metodi distinti: il pirometallurgico e l’idrometallurgico, che può esser considerato pienamente un processo “zero waste” 

Il metodo pirometallurgico prevede diverse fasi:

  • macinazione del materiale
  • separazione del ferro mediante l’utilizzo di magneti
  • Il materiale ridotto in polvere viene trattato in fornaci ad alta temperatura, separando così le leghe ferrose dal materiale fuso

Come avviene il processo “Zero Waste” di riciclo delle pile?

Il metodo idrometallurgico permette il recupero di tutti i materiali presenti nelle pile esauste, rendendolo appieno un processo di smaltimento “zero waste”. 

Il processo di smaltimento delle pile idrometallurgico prevede un trattamento preliminare delle pile, la separazione dei componenti solubili dalla massa solida, la purificazione dei materiali estratti, la separazione e il recupero di zinco metallico e diossido di manganese e infine il trattamento delle soluzioni per poter recuperare i reagenti e l’acqua utilizzati nel processo. 

Cosa si ricava dal riciclo delle pile “zero waste”?

Il metodo idrometallurgico permette di recuperare tutti i materiali e le sostanze utilizzate nel processo di riciclo. 

In particolare lo zinco metallico e il diossido di manganese possono essere utilizzati per la fabbricazione di nuove pile, mentre i reagenti e l’acqua vengono impiegati in nuovi processi di riciclo.

Vuoi riciclare correttamente le pile esauste della tua azienda? Compila il modulo qui sotto e ti ricontatteremo per un preventivo personalizzato.

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    Le classi di pericolosità dei rifiuti

    Il 5 luglio 2018 sono stati stabiliti i nuovi criteri per l’assegnazione della classe di pericolo HP14 Ecotossico stabiliti dal regolamento 997/2017, i quali riguarderanno anche la classificazione ADR.

    Il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea 2017/997/UE, che si è visto pubblicato in GUUE del 14 giugno 2017 ed entrato in vigore il 4 luglio 2017, verrà applicato a decorrere dal 5 luglio 2018 e permetterà ad imprese e autorità competenti l’adeguamento ai nuovi criteri stabiliti per la caratterizzazione dei rifiuti.


    Questo provvedimento va a modificare l’allegato III della Diretta 2008/98/CE introducendo una nuova definizione e i nuovi criteri da applicare per l‘assegnazione della caratteristica di pericolo HP14

    La caratteristica di pericolo HP14 non verrà più attribuita secondo le modalità previste dell’Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose (ADR) per la classe 9 – materie pericolose per l’ambiente acquatico rispettivamente liquide (M6) e solide (M7), come aveva stabilito la legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del Dl 78/2015 (Dl “Enti territoriali”) in vigore dal 15 agosto 2015.

    Dal 15 luglio 2018 quindi sarà opportuno effettuare nuovamente le analisi per rivalutare le classificazioni dei rifiuti così da poter verificare la possibile assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 ecotossico.

    L’individuazione di questa caratteristica per un rifiuto non stabilisce l’automatica classificazione come pericoloso per l’ambiente acquatico secondo la normativa ADR.

    Questa modifica alla normativa implica una maggiore restrizione dei criteri per l’assegnazione dell’HP14:

    • rifiuti che non erano prima classificati HP14 vedranno associare anche questa classe di pericolo;
    • rifiuti non pericolosi possano essere pericolosi;
    • rifiuti con altre classi di pericolo vedano aggiungersi anche la classe HP14

    Tutto questo renderà opportuno come già detto aggiornare le classificazioni di pericolo dei propri rifiuti aziendali fatte prima del 5 luglio 2018 sottoponendoli a delle nuve analisi.

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